Cassazione Civile, I sez., ordinanza n. 26698, pubblicata il 18/09/23, Pres. Genovese, Rel. Campese

3.3. Le riportate argomentazioni, sul punto, del giudice del reclamo appaiono, dunque, in evidente contrasto con il principio, suesposto, secondo cui il minore costituisce una parte sostanziale del procedimento diretto a stabilire le modalità di affidamento, per cui, essendo portatore di interessi contrapposti e diversi da quelli dei genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni nel corso del processo, a contatto diretto con l’organo giudicante.

3.4. Resta solo da dire che, come opportunamente ricordato da Cass. n. 9691 del 2022 «la capacità di discernimento del minore viene intesa e, soprattutto, può essere considerata come una “competenza specifica” del bambino strettamente legata alle sua capacità cognitive e relazionali che fa riferimento alla capacità di capire ciò che è utile per sé, all’abilità nel valutare i propri bisogni ed adottare strategie utili per il loro soddisfacimento, e alla possibilità di prendere decisioni e fare scelte in maniera autonoma, a prescindere da eventuali condizionamenti» [,,,]

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