Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 8780 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: IMPERIALI LUCIANO
Data Udienza: 11/09/2018
4.1. In relazione alle doglianze relative al rigetto della richiesta difensiva di procedere ad
una perizia volta, ai sensi dell’art. 196 cod. proc. pen., ad accertare la capacità a testimoniare
della persona offesa, giova ricordare che l’idoneità a rendere testimonianza è concetto
diverso e più ampio rispetto a quello della capacità di intendere e volere, implicando la prima
non soltanto la capacità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di
comprensione delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di sufficiente memoria in
ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione e di piena coscienza dell’impegno di riferire
con verità e completezza i fatti, sicché l’obbligo di accertamento non deriva da qualsivoglia
comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in
presenza di una situazione di abnorme mancanza nel testimone di ogni consapevolezza in
relazione all’ufficio ricoperto (Sez. 2, n. 3161 del 11/12/2012, Rv. 25453701; Sez. 1, n. 6969
del 12/09/2017, Rv. 272605). La verifica della cd. “idoneità mentale”, in sostanza, è rivolta ad accertare se la persona offesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti
tenuti in pregiudizio della sua persona e del suo patrimonio e sia in grado poi di riferire in
modo veritiero siffatti comportamenti, sicché compete al giudice il vaglio critico sugli elementi
acquisiti e la valutazione circa la opportunità e/o necessità di un accertamento peritale che,
senza demandare al perito la verifica dell’attendibilità del testimone, apporti specifiche
competenze tecnico-scientifiche (Sez. 3, n. 37402 del 04/10/2006, Rv. 235034).

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