Articolo aggiornato il 16 luglio 2024.
Ormai è diventata una prassi molto diffusa.
Il GIP incarica l’Esperto psicologo ad assistere all’audizione protetta in incidente probatorio con l’indicazione di redigere successivamente una “breve relazione” (quanto breve?) sulle capacità testimoniali della persona minorenne presunta offesa.
Qualche criticità:
– l’audizione protetta in incidente probatorio è un contesto giudiziario che non ha nulla di clinico, per cui la capacità testimoniale ex art. 196 c.p.p. si valuta in una perizia ex art. 220 c.p.p. in cui lo psicologo, presso il suo studio, effettua i colloqui psicoforensi anche con la persona presunta offesa.
– se il GIP intendesse procedere con una valutazione sulla capacità a rendere testimonianza della persona minorenne dovrebbe disporre perizia PRIMA dell’audizione protetta in incidente probatorio e non successivamente. Che senso ha chiedere la valutazione delle capacità testimoniali dopo che la persona minorenne ha testimoniato? Anche la Carta di Noto IV sostiene che la perizia debba essere espletata prima dell’audizione protetta.
– la “breve relazione”, quindi, non corrisponde ad una perizia ex art. 220 c.p.p., ma ad una inconsueta prassi.
– la richiesta della “breve relazione” implica un conflitto di interessi dell’esperto che sarebbe chiamato, tra l’altro, a valutare l’operato del GIP (committente) e di se stesso nell’audizione protetta.
– il rischio della “breve relazione” è scadere nella solita e pericolosa c.d. “validation” attraverso cui si chiede, molto implicitamente, all’esperto di esprimersi sulle dichiarazioni testimoniali rese dalla giovane presunta vittima. E come si sa, l’esperto psicologo non può mai esprimersi sulla testimonianza, anche perché non ne ha le competenze.
Il legittimo dubbio è l’utilizzo della figura dello psicologo come “certificatore” in grado di validare o invalidare l’ipotesi di reato, nella maggior parte dei casi, di abusi sessuali e maltrattamento in famiglia.
Stessa criticità per la “breve relazione” successivamente ad una SIT (ex artt. 351 e 362 c.p.p.). Nessuna relazione deve essere fatta dall’esperto incaricato di escutere a sommarie informazioni la persona minorenne.
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