Di seguito una sentenza di un Tribunale italiano:
prescrive
– ad entrambi i genitori di rapportarsi con i Servizi Sociali sopra menzionati di seguire scrupolosamente le indicazioni loro fornite;
– avvisando i genitori stessi che tali prescrizioni non impongono loro un obbligo, ma che la loro mancata adesione e partecipazione ai suddetti interventi di approfondimento e sostegno specialistico verrà valutata per gli effetti pregiudizievoli derivatine dalla minore, in termini di non conseguito recupero dell’adeguatezza genitoriale, e potrà giustificare provvedimenti maggiormente incisivi della responsabilità genitoriale

In sintesi, il Tribunale dice che non obbliga nessuno, ma di fatto minaccia i genitori: se non vi curate, potreste perdere i vostri figli.
E’ utile, ancora una volta, ribadire che nessun soggetto adulto può essere obbligato ad essere sottoposto a trattamenti sanitari. Qualora il genitore decidesse di sottoporsi a trattamenti sanitari coatti, soprattutto in questo genere di casi, fornirebbe un consenso informato viziato, cioè non libero. Il genitore vedrebbe coartata la sua capacità di autodeterminazione poiché dietro quell’invito soccombe una minaccia grave.
Riferimenti normativi:
– Art. 32 Costituzione
– Art. 1 Legge n. 219/17
– Codice Deontologico Psicologi
– Codice Deontologico Medici
– Giurisprudenza di legittimità (Cassazione)

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