La responsabilità penale per il delitto di violenza sessuale nella forma di cui all’art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p. può essere accertata soltanto a seguito di una attenta analisi della consapevolezza, in capo all’imputato, sia delle minorate condizioni della persona offesa che di approfittarne a fini sessuali, non essendo sufficiente verificare la mera presenza di rapporti sessuali e l’insufficienza mentale in cui versa la prima. A differenza dell’abrogato art. 519 c.p., la nuova legge del 1996 assicura alle persone malate di mente o psichicamente deboli la possibilità di estrinsecare la propria individualità anche nella sfera sessuale, purché abbiano manifestato il consenso in un clima di assoluta libertà.
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