#1 – Nella Consulenza Tecnica per la Procura e nella Perizia per il GIP, il CT/Perito può solo esprimersi sulla capacità a rendere testimonianza della persona minorenne. E’ metodologicamente scorretto rispondere a quesiti:
– sulla presenza di indicatori di abuso sessuale o di sintomi riconducibili a traumi di varia natura
– sulla capacità della persona minorenne di raccontare fatti realmente accaduti
– sulla capacità della persona minorenne di ricordare eventi riconducibili a traumi di natura sessuale
– sulla capacità della persona minorenne di testimoniare in modo aderente al reale
#2 – Nessun CT/Perito può esprimere pareri al di fuori del dettato dell’art. 196 c.p.p.
#3 – Cos’è la capacità a rendere testimonianza? Cosa si intende?
Se un soggetto è capace a rendere testimonianza non significa che dirà necessariamente la verità. E’ vero anche il contrario, un soggetto non capace di rendere testimonianza, se ascoltato, potrebbe riferire fatti veritieri.
L’idoneità a rendere testimonianza sulla quale l’esperto è chiamato ad esprimersi comprende capacità generiche e specifiche. Le prime riguardano funzioni cognitive quali la memoria, l’attenzione, le capacità di comprensione e di espressione linguistica, la capacità di individuare la fonte delle informazioni, le capacità di discriminare realtà e fantasia, il verosimile dal non verosimile, ecc., nonché il livello di suggestionabilità e di maturità psico-affettiva. Le capacità specifiche riguardano l’abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità esperienziale di quello che si suppone essere avvenuto e l’eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne (derivanti dall’interazione con adulti o con coetanei) che possano avere interferito nel racconto (Carta di Noto, IV).
#4 – Al CT/Perito non deve riguardare se la persona minorenne dica la verità o no. Il CT/Perito dovrebbe valutare esclusivamente la persona minorenne e se ha potuto subire influenze suggestive interne o esterne tali da inficiare la sua capacità a rendere testimonianza.
#5 – Non si redige una relazione dopo la SIT
Spesso viene chiesto all’esperto nominato dalla Procura o della P.G. di redigere una relazione sulla SIT. La trappola è dietro l’angolo: viene chiesto sostanzialmente di esprimersi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, una sorta di “validation”. Niente di più errato. L’esperto deputato a raccogliere le sommarie informazioni non può esprimere valutazioni.
#6 – Esperto incaricato di effettuare la perizia per il GIP prima dell’audizione ed esperto incaricato di escutere la persona minorenne in audizione devono essere differenti
#6 – Non si redige una perizia dopo l’audizione in incidente probatorio per valutare la testimonianza resa. E’ possibile redigere una perizia dopo l’audizione solo per valutare le c.d. competenze testimoniali specifiche.
#7 – Il Giudice si occupa della testimonianza, l’esperto del testimone
#8 – Nell’audizione protetta in incidente probatorio e nelle SIT, non si utilizzano disegni e bambole anatomiche
#9 – Nell’audizione protetta in incidente probatorio e nelle SIT, deve essere chiaro e definito il ruolo dell’esperto: cosa deve fare? Deve escutere solo lui la persona minorenne?
#10 – Ambito clinico e ambito forense sono due contesti totalmente differenti. L’esperto deve conoscere il contesto forense e le sue regole, differenti da quelle del clinico.

Iscriviti alla Newsletter via WhatsApp

Condividi questo post

Leave A Comment

Post correlati

Total Views: 852Daily Views: 1