In alcuni Tribunali è in un uso una cattiva prassi, suggerita talvolta da periti, di effettuare uno o due incontri di “familiarizzazione” con il minore che dovrà essere escusso in audizione protetta nell’ambito dell’incidente probatorio.

Andiamo con ordine.

Siamo nell’ambito dell’incidente probatorio.
Il perito svolge una perizia sull’idoneità a testimoniare ex art. 196 c.p.p. PRIMA dell’audizione protetta in incidente probatorio. Nelle conclusioni suggerisce uno o due incontri preliminari di familiarizzazione con il minore PRIMA della sua escussione in udienza.

Questa incombenza viene delegata dal GIP al suo ausiliario/esperto ex art. 498 c.p.p.

Quindi, l’esperto psicologo effettua uno o due incontri di familiarizzazione con il minore. Ma cosa si intende per familiarizzazione? Non si sa.
Se il minore è pronto, si procede alla sua audizione. Se non è pronto, si rinvia l’audizione ad altra data e si ricomincia con la familiarizzazione.

Una procedura significativamente scorretta, non sorretta da alcuna evidenza normativa e metodologica per i seguenti motivi:

1. la fase di familiarizzazione è inclusa nei tanti protocolli di intervista che si utilizzano (rectius “che dovrebbero essere utilizzati”) in questo genere di casi. Cioè nell’unica udienza di audizione protetta, lo psicologo esperto apre l’escussione con la fase di familiarizzazione prevista dal protocollo di intervista utilizzato. Successivamente, passa alla domanda delle domande “sai perché sei qui oggi?”. Inizia, così, la testimonianza del minore.

2. per il motivo di cui al punto 1 è superfluo prevedere uno o due incontri di familiarizzazione alla stregua di sedute cliniche in cui non si sa cosa deve fare lo psicologo esperto con il minore.
Deve far giocare il minore?
Lo fa disegnare?
Non sia mai.

3. dunque, viene delegata all’esperto psicologo una fase valutativa alla stregua di uno o due colloqui clinici in cui l’ausiliario del GIP esprime evidentemente apprezzamenti clinici sul minore: è pronto o non è pronto per l’audizione protetta? Non si comprendono però i criteri metodologici di queste valutazioni.

4. è il perito del GIP (in caso di perizia PRIMA dell’audizione) a doversi esprimere sull’idoneità a testimoniare del minore che comprende anche la capacità fisica e mentale di reggere un’audizione protetta ex art. 196 c.p.p.
Per cui è il perito a dover esaminare clinicamente il minore e dover riferire al GIP: questo minore è idoneo a testimoniare (che non significa che dirà la verità). Se è idoneo, a cosa serve questa improbabile preparazione?

5. capita, talvolta, che gli incontri di familiarizzazione vengano effettuati a telecamere spente senza la presenza del GIP e delle parti. Cioè in totale assenza di contraddittorio. Mi domando: che fase processuale è un incontro (o più) con un minore senza contraddittorio che si appresta ad essere escusso in udienza?

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