Come si ascolta una persona minore d’età (anche un soggetto vulnerabile) ex art. 498 c.p.p. nei casi di presunta violenza sessuale?
Il comma 4 del 498 c.p.p. recita:
L’esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.
L’esame testimoniale è condotto dal presidente, cioè il Giudice.
Il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare o di un esperto in psicologia infantile.
Le prassi nei vari Tribunali italiani sono svariate: il Giudice conduce direttamente l’audizione protetta senza l’ausilio dell’esperto; l’esperto conduce direttamente l’esame senza la presenza del Giudice; Giudice ed esperto conducono insieme l’audizione.
Qual è la procedura migliore?
Audizione protetta condotta solo dal Giudice
Sto rivalutando questa ipotesi. Se il magistrato fosse adeguatamente formato in psicologia della testimonianza, perché no? La responsabilità dell’incidente probatorio è sua e in caso di conduzione diretta rimarrebbe sua. Tuttavia, dubito che i magistrati possano essere formati specificamente in questa complessa materia.
Audizione protetta condotta solo dall’esperto (psicologo o neuropsichiatra infantile)
E’ la prassi che preferisco. L’Esperto (con la E maiuscola) ha le competenze per gestire e condurre l’esame del giovane testimone. Tuttavia, alcuni magistrati non consentono questa procedura per svariati motivi: l’art. 498 c.p.p. non lo consentirebbe; eccessiva delega e responsabilità ad un consulente; scarsa fiducia nelle competenze dell’esperto: se poi sbaglia? In questo articolo spieghiamo le migliori prassi.
Audizione protetta condotta da entrambi, Giudice ed esperto
E’ l’opzione, probabilmente, più diffusa. L’audizione viene aperta dall’esperto attraverso una preliminare fase di familiarizzazione con la persona minorenne. Successivamente, tocca al Giudice: è lui che introduce l’argomento abuso. Tuttavia, il magistrato spesso arriva subito all’argomento dei presunti fatti, saltando i vari step previsti dai protocolli d’intervista e, non è raro, ponendo numerose domande suggestive. Intanto, l’esperto rimane nella stanza ad assistere senza proferire parola. Il Giudice in difficoltà, a quel punto, chiede l’intervento dell’esperto che poco può fare per sistemare le cose a causa delle domande suggestive effettuate e della prova dichiarativa ormai inquinata.
Dunque, si crea una confusione che non permette di chiarire chi dei due deve intervistare il testimone ed in che modo: parlo io? Parli tu? Parliamo entrambi? Un semi disastro.
Ancora una volta, la persona minorenne non adeguatamente tutelata.
Non voglio dare risposte, ma generare dubbi. Che si fa?
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