Sentenza Cass. Civile sez. II n. 7266/2015
Peraltro è noto che il Giudice del merito, sempre nel contesto di una motivazione contrassegnata da un adeguato iter argomentativo logico, ben può aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. E tanto di guisa che, con tale adesione, “il giudice del merito esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione della fonte del suo convincimento” ( Cass. civ., Sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080), poiché lo stesso giudice “che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell’ausiliario” ( Cass. civ., Sez. III, 6 ottobre 2005,n. 19475).

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