L’Art. 337-ter c.c. sancisce che:
– “il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa“;
– “adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare“.
E’ pacifico ritenere che qualsiasi provvedimento relativo al figlio, ad esempio l’affidamento esclusivo, abbia ricadute sull’esercizio della responsabilità genitoriale del genitore non affidatario.
La questione riguarda le prospettive differenti: con quali occhi si intende percepire la possibilità di “adottare provvedimenti relativi alla prole“? Se con quelli dei genitori è chiaro che, salve rare eccezioni, l’ottica sarebbe sempre vincente-perdente, mentre se considerassimo solo ed esclusivamente la percezione-interesse del figlio, l’ottica sarebbe solo vincente.
I provvedimenti del Giudice non sono contro i genitori, ma a favore del figlio: è questa la rivoluzione culturale.
E’ pacifico ritenere che non rientrerebbe nei poteri del Tribunale adottare provvedimenti relativi ai genitori, per cui non è possibile disporre trattamenti sanitari o interventi di qualsiasi genere in capo ai genitori.
Prendiamo il frequente provvedimento degli “incontri protetti”. Cosa sono?
Rappresentano un intervento psicosociale?
Rappresentano un intervento psicoeducativo?
Rappresentano un intervento psicologico? In questo caso, qualsiasi intervento reso da uno psicologo in favore di un minore, rientra nella prestazione sanitaria.
La prestazione sanitaria necessita del consenso informato degli adulti (i genitori) e, soprattutto, non può essere imposta (art. 32 Costituzione).
Altro esempio, le prescrizioni da parte del Tribunale di trattamenti/interventi psicologici in capo ai genitori. Come detto, ogni prestazione sanitaria necessita del consenso informato degli adulti (i genitori) e, soprattutto, non può essere imposta (art. 32 Costituzione).
Inoltre, come sancisce l’art. 337-ter c.c., il Tribunale “adotta i provvedimenti relativi alla prole” non relativi ai genitori.
In sintesi, il Tribunale (e il CTU) si dovrebbe occupare di adottare solo provvedimenti relativi alla prole, abbandonando la prassi diffusa di preoccuparsi (non occuparsi) del genitori.
 

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