Civile Ord. Sez. 1 Num. 25446 Anno 2023
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA
Data pubblicazione: 30/08/2023
3.2.- Quanto alla questione relativa alla registrazione delle sedute, la Corte di appello ha rimarcato che tale modalità operativa non era stata prescritta al Consulente d’ufficio ed era frutto di una sua iniziativa, di guisa che il mancato deposito o la mancanza di alcuna registrazione non era tale da incidere sulla validità del mezzo probatorio.
Tale conclusione non solo non è stata impugnata, ma risulta coerente con l’arresto di questa Corte con il quale è stato chiarito che la nullità della consulenza tecnica d’ufficio consegue al mancato rispetto del principio del contraddittorio nell’intero svolgimento delle operazioni peritali, in ragione del quale le attività dell’ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo (Cass. n.27773/2022), mentre la registrazione audio e/o video delle operazioni attiene alla mera documentazione delle stesse, documentazione che può essere compiuta anche mediante la verbalizzazione. Ne consegue che ove la registrazione non sia stata prescritta dal giudice al momento del conferimento dell’incarico, ma sia stata effettuata per iniziativa del CTU non può ritenersi dovuta, con l’effetto che la mancanza di tutto o parte delle registrazioni non inficia la regolarità della consulenza, ove non sia in discussione — come nel presente caso non è in discussione — che l’attività sia stata compiuta e che sia avvenuta nel contraddittorio delle parti.
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