A cura di Marco Pingitore, Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo.
A proposito dell’omicidio della piccola Fortuna avvenuto a Caivano, è doveroso chiarire alcuni aspetti della vicenda da un punto di vista meramente scientifico.
In questi giorni stiamo assistendo ad uno show mediatico da parte di esperti, meno esperti e pseudoesperti su elementi psicoforensi quali disegni, dichiarazioni e quant’altro legato alla rivelazione di presunti abusi sessuali.
Ecco 5 aspetti da chiarire e conoscere.
1. Nessuno, a parte il Giudice, può dire se c’è stato o meno un abuso sessuale
La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di un minore presunta vittima di abusi sessuali spetta solo e soltanto al Giudice. Nessun altro può dire se in un procedimento penale c’è stato o meno un abuso sessuale. Nemmeno a livello ipotetico.
Per cui Psicologi, Medici, Assistenti Sociali, Psicopedagogisti, Criminologi, Grafologi non possono esprimersi in tal senso. Ma attenzione.
Non è che “non possono” perché lo impedisce qualcuno, ma semplicemente perché non hanno le competenze per farlo. Il compito dello Psicologo e del Neuropsichiatra Infantile, ad esempio, è soltanto quello di coadiuvare il Magistrato nella raccolta della testimonianza e/o valutare l’idoneità a rendere testimonianza (ex art. 196 c.p.p.) del minore. Nient’altro.
Quindi se un abuso c’è stato oppure no, lo stabilisce esclusivamente il Giudice.
2. Dal disegno non si può evincere alcun abuso sessuale
Nessun disegno è rivelatore specificamente di un abuso sessuale su un minore. I disegni possono servire da strumento per facilitare la comunicazione di un bambino, ma giammai rappresentare la prova di una violenza sessuale subita.
Dai disegni possono essere ricavati eventuali segnali di disagio che, attenzione, dovrebbero essere interpretati in senso aspecifico e non specifico. Per intenderci, quei tratti “sospetti” del disegno potrebbero essere collegati ad un disagio che non sia necessariamente l’aver subito un abuso sessuale.
Nemmeno se il disegno presenta particolari che richiamano (soggettivamente) elementi sessuali, si può ipotizzare un abuso sessuale. Il bambino potrebbe aver disegnato quei particolari dopo una visione di un film, video su internet, racconti tra coetanei.
E’ pericolosissimo ipotizzare la presenza di un abuso sessuale dietro un disegno di un bambino, seppur con presenza di elementi sessuali (quali?).
Anche perché si potrebbe di contro commettere l’errore che la non presenza di particolari di natura sessuale corrisponderebbe all’assenza di violenza sessuale. Chi sente di affermare ciò con sicurezza?
Da chiarire, infine, che un disegno non corrisponde necessariamente ad un test psicologico proiettivo. Il disegno è una cosa, il test proiettivo (Disegno Figura Umana, Famiglia, Albero ecc.) è un altro. In entrambi i casi, in ambito psicoforense, non è possibile ipotizzare la presenza di un abuso sessuale, ma eventualmente di un disagio aspecifico da valutare attentamente.
3. La raccolta della testimonianza di un minore dovrebbe avvenire solo tramite il canale verbale
Quando si effettua un’audizione di un bambino presunta vittima di abusi sessuali, si dovrebbero seguire le “buone prassi” in materia, non dettate da fattori emotivi, ma da procedure standardizzate e accreditate dalla comunità scientifica internazionale.
La tendenza al verificazionismo (cioè il sospetto di un abuso diventa automaticamente certezza) è l’atteggiamento che proprio in questo genere di casi coinvolge solitamente tutti gli esperti chiamati ad intervenire. Il più delle volte tale tendenza porta a risultati errati.
La raccolta della testimonianza di un minore, in tutte le fasi del procedimento, dovrebbe avvenire senza l’ausilio di disegni, test, bambole, pupazzi, ma solo ed esclusivamente tramite il canale verbale. I bambini, se escussi da Esperti in maniera corretta, riescono a parlare anche senza disegni. Sempre se hanno qualcosa da riferire. Nel dettaglio, ne parliamo in questo articolo.
Il processo Penale necessita di fatti, non di interpretazioni soggettive.
4. Attenzione ai falsi positivi e ai falsi negativi
Due facce della stessa medaglia. Se non vengono rispettate le procedure, si potrebbe andare incontro ad un c.d. “falso positivo”, cioè un falso abuso sessuale. Ma giriamo la medaglia. Non rispettare le procedure potrebbe significare indebolire l’apparato probatorio che grazie ad una buona difesa verrebbe demolito nel corso dell’incidente probatorio o dibattimento. Quindi un vero abuso potrebbe non giungere a sentenza di condanna a causa di vizi di forma e procedure errate, per cui una reale violenza sessuale non verrebbe riconosciuta (“falso negativo”).
5. La migliore tutela del minore
La migliore tutela del minore coinvolto nei procedimenti penali e civili è semplicemente il rispetto delle procedure scientifiche.

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