Anche il minorenne ha l’obbligo di dire la verità.
Superati i 14 anni, infatti, il minore testimone e (presunta) vittima di violenza sessuale nell’incidente probatorio/dibattimento deve prestare giuramento con formula di rito ex art. 497 c.p.p.:

[…]Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

La falsa testimonianza è normata dal 372 c.p.:

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale [244-245; c.p.p. 194-198, 468, 497-499], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato (3), è punito con la reclusione da due a sei anni.

Mentre nelle SIT non deve prestare giuramento perché non si tratta di testimonianza, ma si richiama l’art. 371-bis c.p.:

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale (2) di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Rimane la criticità per l’esperto di, in linea teorica, spiegare nel dettaglio al minorenne a cosa va incontro nel caso di testimonianza falsa o reticente. Nello specifico spiegargli il concetto di “responsabilità morale e giuridica”.
Per la tecnica di escussione del minorenne si rimanda a questo articolo.

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